Chiusura del Procedimento Penale contro Pino Grazioli: Proscioglimento per Difetto di Querela
Napoli – Si conclude con un proscioglimento per improcedibilità il procedimento penale a carico di Pino Grazioli. Il giudice ha emesso una sentenza di non doversi procedere sulla base dell’articolo 129 del codice di procedura penale, in virtù di un difetto di querela, come stabilito dall’articolo 152, comma 3, del codice penale.
L’imprenditore era stato denunciato da Angelo Napolitano, noto nel settore commerciale con il marchio Napolitano Store, per un’ipotesi di diffamazione aggravata in continuazione, ai sensi degli articoli 81 capoverso e 595 del codice penale. Tuttavia, durante l’udienza odierna, il querelante non si è neppure costituito parte civile, proponendo invece un’istanza di legittimo impedimento, motivata da impegni lavorativi. Tale richiesta non è stata accolta dal giudice.
In aula, sono emerse ulteriori incongruenze: le notifiche “a mano” indicate dal pubblico ministero non hanno trovato riscontro, circostanza che non è stata dimostrata dall’accusa.
Di fronte alla mancanza di una querela valida e all’assenza dei requisiti per procedere, il giudice ha dichiarato l’improcedibilità del caso, ponendo fine al processo prima dell’inizio della fase dibattimentale. La difesa di Grazioli è stata curata dall’avvocato Massimo Viscusi, mentre l’imprenditore querelante si è avvalso del supporto dell’avvocato Rocco Maria Spina.
Le indagini sono ora considerate concluse, e non emergono al momento sviluppi ulteriori legati a questo caso.
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Fonte: REDAZIONE
